Lo studio ha afffrontato, nel corso degli anni, una serie di importantissimi casi nell'ambito della responsabilità medica e sanitaria che hanno consentito ai professionisti ABGM di acquisire un ampio e consolidato bagaglio di esperienze nella detta materia.
Ma cosa si intende per responsabilità medica e sanitaria? Sono concetti apparentemente simili ma che, invero, presentano connotazioni ben precise.
La responsabilità medica risulta integrata dalla sussistenza di un nesso causale tra un danno alla salute del paziente e la condotta dell’operatore sanitario. E', quindi, una responsabilità che può derivare, cumulativamente o alternativamente:
- da azioni dirette del medico;
- da omissioni (come ad esempio in ipotesi di errore diagnostico o terapeutico);
- da inefficienze o carenze strutturali della struttura sanitaria in cui il medico opera.
Fondamento della responsabilità medica è il rapporto tra il diritto alla salute del paziente e l’esercizio della professione medica. Professione medica che può svolgersi autonomamente o in équipe, nell'ambito diagnistico, assistenziale, terapeutico o chirurgico.
Tuttavia, quando gli esiti non sono quelli attesi, il medico può essere chiamato a rispondere, civilmente o penalmente, per l’aggravamento delle condizioni del paziente o, finanche, per la morte dello stesso.
Il sistema nel quale si articola il concetto di responsabilità medica è un sistema di natura certamente composita atteso che coinvolge:
a) più figure professionali: medici, infermieri, tecnici;
b) una pluralità di prestazioni sanitarie: diagnostiche, preventive, chirurgiche, estetiche, riabilitative, ecc..
In sintesi, il concetto di responsabilità medica si estende oltre il singolo medico e include anche l’azione delle strutture sanitarie e del personale che opera nell'ambito delle stesse.
Il concetto di responsabilità medica è diverso da quello di responsabilità sanitaria.
La responsabilità medica è propria del medico ed è solo una parte del concetto, più ampio, di responsabilità sanitaria che, pertanto, include quello di responsabilità medica, ma si estende anche alla responsabilità di tutti gli altri esercenti una professione sanitaria e anche alle vicende cliniche associate tipicamente a carenze organizzative o inefficienze strutturali.
Sono tre i capisaldi che fondano la responsabilità medica e, segnatamente:
1. il DANNO. Si parla di danno quando il paziente subisce una lesione fisica o psicologica, o un peggioramento delle sue condizioni di salute a causa di un intervento medico o di un’omissione. Il danno può essere di natura patrimoniale (es.spese mediche o perdita di capacità lavorativa) o non patrimoniale (come la sofferenza fisica o morale). E' bene precisare che, in assenza di un danno effettivo e concreto, non è possibile configurare una responsabilità medica, anche se il medico ha commesso un errore.
2. la COLPA. La colpa si verifica quando un medico viola i doveri di diligenza, prudenza o perizia e può palesarsi in tre forme distinte:
a) Negligenza: è l'ipotesi in cui il medico agisca con superficialità o trascuratezza, come dimenticare di controllare informazioni importanti dal paziente (ad esempio, allergie a determinati farmaci e/o trattamenti).
b) Imprudenza: nel caso in cui il medico adotta comportamenti rischiosi senza le dovute precauzioni; fattispecie che, ad esempio si verifica quando il sanitario decide di procedere all'effettuazione di un determinato trattamento chirurgico in assenza di una preventiva adeguata valutazione dei rischi sottesi allo stesso.
c) Imperizia: è l'ipotesi che, tipicamente, si verifica quando il medico difetti delle competenze tecniche necessarie per gestire una determinata situazione, o commetta un errore esecutivo durante l'effettuazione di un intervento chirurgico.
Orbene, quando si verificano queste tre fattispecie la colpa viene denominata “colpa generica“; se invece la condotta colposa del sanitario è stata posta in essere violando leggi e/o regolamenti, essa viene definita “colpa specifica“, come nel caso in cui il medico non osservi linee guida o protocolli tecnici. La colpa viene poi ulteriormente distinta in colpa lieve e colpa grave, con quest’ultima che riguarda errori particolarmente gravi e rischiosi per il paziente.
3. il NESSO DI CAUSALITÀ. E' il requisito che contraddistingue il legame tra la condotta del medico e il danno subito dal paziente. Il danno deve essere una conseguenza diretta dell’errore o dell’omissione del medico. E' essenziale dimostrare che, senza l’errore del medico, il danno non si sarebbe verificato o sarebbe stato meno grave.
Si potrà parlare di responsabilità giuridica del medico o della struttura sanitaria solo ed esclusivamente nel caso in cui i tre elementi citati (Danno, Colpa e Nesso di causalità) ricorrano congiuntamente.
Il medico, oltre che responsabile sotto un profilo prettamente civilistico risarcitorio, può essere chiamato a rispondere anche sotto il profilo penale. La responsabilità penale del medico si configura nell'ipotesi in cui la sua condotta, colposa o dolosa, provochi in capo al paziente, un danno di gravità tale (lesione o morte) da configurare un reato.
Il ricorso agli strumenti penali di tutela nelle ipotesi di responsabilità medica è comunque considerato una “extrema ratio”, da utilizzare solo nei casi più gravi e conclamati.
Lo stesso legislatore, ha escluso la punibilità di alcune condotte mediche connotate da colpa lieve (ad esempio quando il medico ha rispettato le linee guida).
Per attribuire una responsabilità penale, il nesso di causalità tra la condotta del medico e il danno subito dal paziente deve essere provato oltre ogni ragionevole dubbio. In sostanza, non è sufficiente nell'ambito della responsabilità penale, dimostrare che il medico abbia commesso un errore; è necessario provare che tale errore sia stato la causa diretta del danno, senza alcun margine di incertezza.
Considerazioni ben diverse valgono, invece, per la responsabilità civile del medico che ha uno scopo ben diverso dalla responsabilità penale, riguardando il risarcimento per il danno subito dal paziente, e non la punizione del medico.
Segnatamente. Quando un paziente subisce un danno, la responsabilità civile serve a determinare chi debba sopportare le conseguenze economiche di tale danno.
Con la Legge 24/2007 (c.d. Legge Gelli-Bianco), i contorni della responsabilità civile del medico sono stati ulteriormente chiariti, sviluppati e specificati.
La legge distingue tra la responsabilità della struttura sanitaria e quella del singolo medico:
- La struttura sanitaria (ospedale, clinica, ecc.) è responsabile in base a un rapporto contrattuale con il paziente e ha l’onere di dimostrare di aver fornito la prestazione in modo corretto.
- Il medico, invece, è solitamente soggetto a responsabilità extracontrattuale, il che significa che il paziente deve dimostrare che il danno è stato causato da un comportamento colposo o doloso del medico.
Un aspetto centrale della responsabilità medica è la determinazione del danno subito dal paziente, che rappresenta la base per la richiesta di risarcimento. Il danno può essere di natura patrimoniale e non patrimoniale, e il suo calcolo varia a seconda della gravità e delle circostanze del caso.
- Danno patrimoniale: comprende i costi sostenuti dal paziente a causa dell’errore medico, come spese mediche, perdita di guadagno per l’incapacità lavorativa temporanea o permanente, e le spese future necessarie per continuare le cure.
- Danno non patrimoniale: riguarda la menomazione dell’integrità psichica e fisica subita dal paziente. Include il dolore fisico, la sofferenza emotiva per il peggioramento della salute o la perdita di un congiunto.
La gestione di un caso di responsabilità medica si esplica in un percorso articolato che parte dalla disamina della condotta del medico ma non si esaurisce nella stessa.
Ebbene, la Legge legge Gelli-Bianco ha introdotto importanti innovazioni in questo campo, riformando le procedure legali con l’obiettivo di contenere il contenzioso e garantire una più rapida risoluzione delle controversie. L'obiettivo è stato perseguito attraverso l'introduzione di due distinte procedure aventi finalità conciliativa che l'utenze può scegliere di utilizzare e che sono propedeutiche al successivo avvio della causa civile risarcitoria. Segnatamente, il paziente che ritiene di essere stato danneggiato, deve avviare un percorso di consulenza tecnica preventiva o di mediazione obbligatoria, entrambe condizioni di procedibilità della domanda.
L’obiettivo è risolvere la controversia in modo più rapido e meno oneroso, evitando i lunghi tempi di un processo.
La consulenza tecnica in sede di accertamento tecnico preventivo è una procedura prevista dall’art. 696-bis c.p.c., la quale si fonda sulla nomina di un consulente tecnico d’ufficio (CTU), che solitamente è un medico specializzato in medicina legale a cui vengono affiancati uno o più specialisti del settore oggetto di indagine (si parla infatti di collegio medico peritale). L'attività dei detti professionisti culmina con la redazione di una perizia volta a verificare se vi siano effettivamente i presupposti per una richiesta di risarcimento. Conseguentemente, se il consulente riconosce la presenza di un danno, le parti possono raggiungere un accordo in via extragiudiziale.
L’alternativa alla consulenza tecnica preventiva è la mediazione obbligatoria, disciplinata dal D.Lgs. 28/2010. Durante la mediazione, il paziente, il medico e l’eventuale struttura sanitaria tentano di raggiungere un accordo con l’assistenza di un mediatore.
Quando il tentativo di conciliazione non ha esito positivo, la controversia sfocia nella fase processuale vera e propria.
Una novità importante introdotta dalla legge Gelli-Bianco (e dal decreto ministeriale attuativo finalmente emanato) riguarda le polizze assicurative obbligatorie per le strutture sanitarie e i professionisti. In caso di contenzioso, ora il paziente può agire direttamente contro l’assicurazione della struttura o del medico, riducendo così il rischio di insolvenza del debitore e garantendo maggiore certezza nella possibilità di ottenere un risarcimento.
L’azione diretta contro le assicurazioni semplifica il percorso per il paziente, che non deve attendere l’esito di eventuali azioni di rivalsa o difficoltà economiche del professionista o della struttura.
L'esperienza acquisita dallo studio legale ABGM nel settore della responsabilità medica e sanitaria e le collaborazioni sinergiche che lo studio intrattiene con numerosi e blasonati professionisti specializzati nel campo medico-legale garantiscono al cliente un'assistenza puntuale e completa.
La metodologia seguita dallo studio si fonda sulla massima attenzione per tutti i dettagli e la massima cura nella valutazione di ogni aspetto del caso, in modo da garantire una valutazione completa e affidabile.
Prima di avviare una qualsiasi azione legale, verrà effettuata un’analisi approfondita che ha lo scopo di verificare la sussistenza dei presupposti dell'azione e di una solida base giuridica. La detta analisi si fonderà su tre tipi di valutazioni: giuridica, medico-legale e specialistica. In particolare:
- la valutazione giuridica avrà ad oggetto la disamina analitica della documentazione medica fornita dal cliente, la ricostruzione del corretto evolversi dei fatti onde verificare la sussistenza di eventuali ipotesi di violazione di legge da parte dei sanitari e delle strutture coinvolte. Ciò al fine di giungere alla verifica della sussistenza del diritto al risarcimento in capo al cliente.
- la valutazione medico-legale che verrà effettuata dai medici legali di riferimento dello studio si sostanzierà nell'analisi puntuale del danno subito al fine di determinare se le conseguenze del trattamento sanitario subito e/o omesso siano state causate da negligenza, imprudenza e/o imperizia medica. Inoltre, i professionisti incaricati procederanno alla valutazione del danno subito;
- la valutazione specialistica verrà effettuata da sanitari specialisti della branca medica cui afferisce il caso concreto al fine di valutare se il trattamento sanitario prestato sia stato appropriato ovvero se vi siano state negligenze e/o mancanze da parte del personale sanitario e/o della struttura coinvolta.
Malasanità ed errori medici - ambiti di operatività
Infezioni nosocomiali
Chirurgia generale
Chirurgia estetica
Ostetricia e Ginecologia
Oncologia
Cardiochirurgia
Neurochirurgia
Ortopedia e traumatologia
Errore in costanza di gravidanza o durante il parto
Danno arrecato a madre, feto e neonato
Sindrome ipossico ischemica non diagnosticata durante la gravidanza
Tetra paresi spastica del neonato
Errore nell'esecuzione di intervento chirurgico
Accanimento terapeutico
Lesioni dopo intervento all’anca
Omessa e/o erronea diagnosi
Ritardo terapeutico
Danno da emotrasfusione infetta.